Campagna Iscrizioni

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Campagna Iscrizioni

Campagna Iscrizioni A.S. 2017/2018

Il Centro studi G. Parini offre la possibilità di recuperare anni scolastici, programmazioni ed orari mirati in base alle singole esigenze.

Centro Studi G.Parini

Dal 1 Maggio sono aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2017/2018 : Licei, Ragioneria, Geometri ecc…

Sconti particolari a chi effettua l’iscrizione entro e non oltre il 30 Giugno 2017.

Il Centro Studi resterà aperto in estate per corsi estivi, ripetizioni private, aiuto compiti vacanze e test di ingresso.

Per informazioni rivolgersi al Centro Studi dal lunedi al venerdi dalle 9-12 telefonando ai numeri 324/6969699 e 0521/573963 e al pomeriggio telefonando al numero 324/6969699 .

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Aggiornamento graduatorie di istituto 2017

Aggiornamento graduatorie di istituto 2017 personale docente ed educativo

È stato approvato il Decreto Ministeriale n. 374 dell’1 giugno 2017. di aggiornamento graduatorie di istituto 2017 della II e la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Per le domande c’è tempo fino al 24 giugno 2017  e si possono utlizzare i modelli  A/1, A/2 e A/2bis.

Per la scelta delle sedi sarà disponibile tramite POLIS il modello B dal 1 al 20 luglio 2017.

La I fascia delle graduatorie di cui al presente decreto è aggiornata a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.

MODELLO A1
Riservato a chi chiede l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui è in possesso della relativa abilitazione o idoneità, ai sensi dell’art.2 del decreto.

MODELLO A2
Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione nelle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per cui è in possesso del relativo titolo di studio secondo le indicazioni di cui all’ art. 2 del decreto, esclusivamente per uno dei seguenti casi:

  • aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017;
  • aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 2014/2017.

MODELLO A2 bis
Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione in terza fascia sia per gli insegnamenti per cui è già iscritto in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti.

MODELLO B
È il modello per la scelta delle sedi che sarà disponibile nella sezione dedicata “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – Inserimento mod. B”, conformemente al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei termini indicati.

Per scaricare le domande clicca qui

 

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Fedeli: “Scuole aperte anche in estate”

 Fedeli: “Scuole aperte anche in estate”

 

 

Fedeli “Scuole aperte anche in estate”, per venire incontro ai genitori. È l’obiettivo del piano che sta mettendo a punto la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. Un obiettivo ambizioso ma su cui la ministra punta molto e su cui i tecnici del ministero stanno già lavorando.

La richiesta delle famiglie

Centinaia di genitori hanno scritto al ministro per chiederle aiuto. La ministra ha letto e ha deciso di sostenere le richieste ” scuole aperte anche d’estate”. Una prima bozza del piano potrebbe essere pronta dopo l’estate in modo da essere annunciata ufficialmente all’inizio del prossimo anno scolastico. E tra le associazioni di genitori si inizia a parlare della disponibilità della ministra e a raccogliere le adesioni per un futuro incontro.

 

Formazione o assistenza?

Qualcosa insomma si sta muovendo. Nessuno è in grado di dire se Valeria Fedeli  riuscirà dove in tanti hanno fallito in passato ma la disponibilità e la voglia di farcela da parte sua c’è tutta. Il problema principale lungo la sua strada sarà superare gli ostacoli dei professori. Pino Turi, segretario generale della Uil scuola: «Per noi quello che conta è tenere ben distinta l’assistenza dalla scuola vera e propria. Sono due funzioni distinte. Dal mio punto di vista le scuole aperte non è un servizio assistenziale e sociale ma una funzione dello Stato molto precisa che attiene alla formazione degli studenti. La scuola forma i bambini, non li assiste. Se questo è il significato, pensare di tenere le scuole aperte tutto l’anno è una stupidaggine».

 

Un problema antico

Il problema però esiste, e non da quest’anno. Una direttiva del 1997 prevede che le scuole restino aperte. Quasi dieci anni fa Francesco Rutelli, allora ministro dei Beni Culturali, provò ad affrontare la questione da un’ottica diversa, proponendo una diversa distribuzione delle vacanze. Il tema è stato poi sollevato anche da Mario Monti che, da premier, abbozzò una riforma del calendario scolastico. L’ultimo a provarci è stato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Senza troppo successo, anche quest’anno le scuole sono chiuse, tranne in alcuni casi dove sono in corso progetti specifici.

 

«Eppure gli strumenti ci sono, la direttiva del 1997 è chiara. Ma, come spesso accade in Italia – spiega Mario Rusconi, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi – quel provvedimento fu una delle solite grandi dichiarazioni di intenti e professioni di fede rimaste senza contenuti. I bidelli lavorano in estate, gli addetti alla segreteria e i presidi anche. Per garantire una vera assistenza agli studenti sarebbe necessario rimodulare l’orario di servizio (scuole aperte) degli insegnanti e prevedere un impiego dei giovani precari. Da questo dipende la possibilità di riempire di contenuti le scuole che già comunque sono aperte».

 

Le paure dei genitori

I contenuti sono anche la preoccupazione dei genitori. «Non vogliamo che le scuole diventino un parcheggio», spiega Rosaria Danna, presidente dell’Age, associazione italiana genitori. Il timore è anche un altro, secondo Angela Nava Mabretti, presidente del Coordinamento Genitori Democratici: «Se le scuole restano aperte e a farsene carico sono le associazioni in convenzione come già avviene in molti casi, il rischio è che tutto questo ci porti in una giungla. È necessario che si stabiliscano delle regole su chi e come può occuparsi degli studenti. Ci devono essere linee guida chiare per evitare che si creino spiacevoli incidenti».

 

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Linee guida maturità alunni diversamente abili

Esame di Stato per alunni disabili: le prove scritte devo essere equipollenti.

Criteri conduzione colloquio. La guida

 

Le prove d’esame per i candidati con disabilità devono essere predisposte secondo le disposizioni previste nel DPR n.323 del 23 luglio 1998, come chiaramente citato nell’art.22 dell’OM n.257/2017.

In base all’art.6 del citato DPR la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

Per la predisposizione delle prove d’esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Per i candidati non vedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta, se le scuole lo richiedono, sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille.

Per i candidati che non conoscono il codice Braille è possibile richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

Per tutte le prove in formato speciale, come chiarisce l’art.22 comma 7 dell’OM n.257/2017, le scuole dovranno dare comunicazione anche alla Struttura Tecnica Esami di Stato via mail all’indirizzo seguente: segr.servizioisp@istruzione.it

Il tempo a disposizione per le prove scritte e il tempo da dedicare al colloquio d’esame, per i candidati con disabilità, deve rispettare quanto prevede il comma 8 del succitato art.22, in sintonia con l’art.6 del DPR n.323/1998

E’ possibile, quindi, prevedere tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, come previsti dall’art.16 comma 3 della legge n. 104/1992, purché questo non comporti un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Per quanto concerne lo svolgimento dell’esame di Stato, la sua valutazione e il titolo conseguito, è possibile differenziare i candidati con disabilità che hanno seguito una programmazione per obiettivi minimi, dai candidati con disabilità che hanno seguito una programmazione differenziata.

Nel primo caso, come precedentemente indicato la programmazione seguita come previsto nel P.E.I., conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali, consente ai candidati di sostenere l’esame anche mediante prove equipollenti e tempi più lunghi e determina l’acquisizione del titolo di studio (diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)

Nel secondo caso, i candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato, sempre in base al P.E.I., e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale Piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di un attestato dove devono essere inseriti tutti gli elementi informativi indicati nel DPR n. 323/1998.

Nell’art.13 del succitato DPR si stabilisce, infatti, quanto segue: “Qualora l’alunno in situazione di handicap ha svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1”

Gli elementi informativi ai quali si fa riferimento e che devono essere indicati nell’attestato, sono i seguenti:

  • l’indirizzo e la durata del corso di studi
  • la votazione complessiva ottenuta
  • le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna
  • le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite in relazione alla programmazione seguita
  • i crediti formativi eventualmente documentati in sede d’esame.

Questi candidati sostengono l’esame con prove scritte differenziate i cui testi sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

Per tutti i candidati con disabilità, il riferimento all’effettuazione delle prove equipollenti o differenziate deve essere indicato solo nell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

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